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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
Istruzione professionale
Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, alla
istruzione professionale del personale appartenente alle aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
provvede l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni,
che puo' avvalersi della collaborazione degli organi centrali e
periferici delle predette aziende.
L'Istituto superiore organizza, a tal uopo, corsi di formazione,
anche per impiegati delle carriere direttive, di qualificazione, di
aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione scientifica.
I corsi possono essere anche tenuti contemporaneamente in piu' sedi
centrali e periferiche delle aziende, secondo le esigenze dei
servizi, la natura dei corsi medesimi e il numero degli allievi.
Possono essere nominati docenti anche estranei all'Amministrazione
dello Stato, esperti nel campo della meccanografia e
dell'automazione, della scienza delle informazioni, della psicologia
applicata e in altre discipline di interesse delle aziende.
Per i corsi di specializzazione l'Istituto superiore delle poste e
delle telecomunicazioni puo' avvalersi delle universita', degli
istituti di cultura, di enti ed organismi specializzati, nonche' di
scuole di pubbliche amministrazioni estere.
L'amministrazione fornisce agli allievi le pubblicazioni
necessarie.
Le norme di esecuzione sono stabilite con decreto del Ministro,
sentito il consiglio di amministrazione; i compensi per i docenti dei
corsi corrispondenti a quelli organizzati dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione sono stabiliti nella stessa misura
spettante ai docenti della scuola suddetta.
Nulla e' innovato per quanto concerne i corsi di preparazione e
quelli di formazione dirigenziale. Restano, altresi', ferme le
disposizioni di cui al primo comma, n. 3, dell'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, nonche', per
quanto concerne i corsi degli impiegati delle carriere direttive, le
disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso
articolo 1. Per i corsi relativi al personale delle carriere
inferiori a quelle direttive, i programmi delle materie oggetto di
insegnamento sono sottoposti all'approvazione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione.