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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' fatto obbligo ai produttori ed ai rivenditori di latte
alimentare per il consumo diretto, che a partire dal 1 ottobre 1976
ai sensi delle disposizioni vigenti deve essere posto in vendita con
la denominazione "latte intero" ed avere un tenore di materia grassa
non inferiore al 3,20 per cento, di osservare le prescrizioni
stabilite per il "latte intero normalizzato" dall'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 566 del consiglio del 15 marzo 1976.