Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 91 del 31/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1977 n. 90)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  10  febbraio  1977,  n.  12,  recante  norme per
l'applicazione dell'indennita' di contingenza, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
    All'articolo  1  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal seguente
"L'articolo  361  del  codice  della  navigazione approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente:
      "Quando   a  norma  delle  disposizioni  di  questo  capo,  una
indennita'  e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto,
si  intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e
le  indennita'  accessorie  di carattere fisso e continuativo, a tale
fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
    Se  la  retribuzione e' convenuta a viaggio o a partecipazione al
profitto  o  al  nolo,  l'indennita'  e' determinata sulla base della
somma  fissata  nel  contratto,  o  della  quota che sarebbe spettata
all'arruolato  in  relazione alla durata del viaggio prevedibile alla
data della stipulazione del contratto stesso.
  A  partire  dal 10 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del
calcolo delle indennita' di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori
aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti aventi analoga
natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977";
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  Art. 1-bis. - "L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennita'
di  contingenza  e  di  emolumenti  aventi  analoga  natura, scattati
posteriormente  al  31  gennaio  1977  e'  estesa a tutte le forme di
indennita'  di  anzianita',  di  fine  lavoro, di buonuscita comunque
denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".
  All'articolo 2 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "A  partire  dal  1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi
per  effetto  di  variazioni del costo della vita o di altre forme di
indicizzazione   sono  corrisposti  in  misura  non  superiore  e  in
applicazione  dei  criteri  di  calcolo,  nonche' con la periodicita'
stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio
1975  operanti  nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non
possono  essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a
ricalcoli  previsti  in  tempi  differiti. Inoltre, gli effetti delle
variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su
qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in
difformita'  della  normativa  prevalente  prevista  dagli  anzidetti
accordi  interconfederali  e  dai  contratti  del detto settore per i
corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi".
  L'articolo 3 e' soppresso.
  L'articolo 5 e' soppresso.
  All'articolo  6  le  parole:  "non  concorrono a formare il reddito
complessivo  degli  aventi  diritto  agli  effetti  delle imposte sul
reddito"  sono  sostituite dalle seguenti: "non costituiscono reddito
imponibile agli effetti delle imposte sul reddito".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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