Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 928 del 23/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1977 n. 352)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti
urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione
degli immobili urbani e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono
sostituite con le seguenti: 31 marzo 1978".
Al quarto comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono sostituite con
le seguenti: "31 marzo 1978".
All'articolo 2, il primo capoverso e' sostituito con il seguente:
"Per i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani locati il
pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto la data della
esecuzione, non prima del 1 maggio 1978, nel seguente ordine:
per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1 gennaio
1975, entro e non oltre il 31 luglio 1978;
per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31
dicembre 1975, entro e non oltre il 31 agosto 1978;
per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31
dicembre 1976, entro e non oltre il 31 ottobre 1978;
per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31
ottobre 1977, entro e non oltre il 31 dicembre 1978".
Al terzo capoverso le parole: "dieci giorni", sono sostituite con
le seguenti: "venti giorni".
Il quinto capoverso e' sostituito con il seguente:
"Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti
esecutivi tra il 1 novembre 1977 ed il 31 marzo 1978 e per quelli di
cui al comma precedente, il periodo di graduazione e proroga non
potra' superare il termine del 31 dicembre 1978. Non potranno
comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e
5 della legge 26 novembre 1969, n. 833".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO -
ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
