Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 928 del 23/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1977 n. 352)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti
urgenti  sulla  proroga  dei contratti di locazione e di sublocazione
degli  immobili  urbani  e'  convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1, al primo comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono
sostituite con le seguenti: 31 marzo 1978".
  Al  quarto comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono sostituite con
le seguenti: "31 marzo 1978".
  All'articolo 2, il primo capoverso e' sostituito con il seguente:
  "Per  i  provvedimenti  di rilascio degli immobili urbani locati il
pretore,  su  istanza  del  locatore, fissa con decreto la data della
esecuzione, non prima del 1 maggio 1978, nel seguente ordine:
    per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1 gennaio
1975, entro e non oltre il 31 luglio 1978;
    per  i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31
dicembre 1975, entro e non oltre il 31 agosto 1978;
    per  i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31
dicembre 1976, entro e non oltre il 31 ottobre 1978;
    per  i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31
ottobre 1977, entro e non oltre il 31 dicembre 1978".
  Al  terzo  capoverso le parole: "dieci giorni", sono sostituite con
le seguenti: "venti giorni".
  Il quinto capoverso e' sostituito con il seguente:
  "Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti
esecutivi  tra il 1 novembre 1977 ed il 31 marzo 1978 e per quelli di
cui  al  comma  precedente,  il  periodo di graduazione e proroga non
potra'  superare  il  termine  del  31  dicembre  1978.  Non potranno
comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e
5 della legge 26 novembre 1969, n. 833".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1977

                                LEONE

                                              ANDREOTTI - BONIFACIO -
                                                           ANTONIOZZI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022