Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 933 del 23/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1977 n. 354)
Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra.
Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed
alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno
autorizzati con le leggi 11 marzo 1972, n. 54, quanto a lire 420
milioni, 27 febbraio 1973, n. 18, quanto a lire 500 milioni, 23
febbraio 1974, n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n.
132, quanto a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a
lire 330 milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza
degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la
concessione di contributi in annualita', semestralita' o in rate
costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla
riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.
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