Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 937 del 23/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1977 n. 355)
Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ai dipendenti civili e  militari  delle  pubbliche  amministrazioni
centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi  gli  enti
pubblici economici,  sono  attribuite,  in  aggiunta  ai  periodi  di
congedo previsti dalle norme vigenti,  sei  giornate  complessive  di
riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: 
    a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; 
    b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto
delle esigenze dei servizi. 
  Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono  la
disciplina del congedo ordinario. 
  Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma  non  fruite
nell'anno solare, per fatto derivante da motivate  esigenze  inerenti
alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate  in
ragione di L. 8.500 giornaliere lorde. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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