Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 940 del 27/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1977 n. 355)
Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6
giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni,
entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 gia' esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono provvedere a
richiedere l'iscrizione nell'albo, e' ulteriormente prorogato al 30
aprile 1978.
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