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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Con l'espressione "sempreche' non godano dei benefici di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27" contenuta nel
terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, si
intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso
articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta
l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 1973, n. 27.
L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione
marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire
dal 1 gennaio 1976.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI -
STAMMATI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO