Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 964 del 20/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1978 n. 2)
Concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'istituto superiore di sanità.
Concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'istituto superiore di sanità.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei
ricercatori dell'istituto superiore di sanita' e' attribuito un
assegno pensionabile annuo lordo nella misura indicata nella tabella
annessa e con decorrenza 2 ottobre 1973. L'assegno e' utile ai fini
dell'indennita' di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli
aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilita'.
L'assegno stesso va considerato ai fini della contribuzione e della
determinazione della base pensionabile ai sensi degli articoli 13 e
15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Dalla predetta data al personale stesso viene corrisposto,
altresi', per dodici mensilita' all'anno un assegno speciale nella
misura forfettaria lorda di L. 150.000 per i dirigenti di ricerca e
primi ricercatori e di L. 80.000 per i ricercatori. Detto assegno non
e' pensionabile, e' subordinato alla corresponsione dello stipendio
ed e' ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso
periodo di tempo.
Nei confronti del personale indicato al primo comma gli assegni di
cui al primo ed al secondo comma assorbono, fino alla concorrenza
della loro somma complessiva, il compenso particolare previsto
dall'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519. L'assegno annuo
pensionabile e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente, al primo
ed al secondo comma del presente articolo unico, non competono ai
dirigenti di ricerca ed ai ricercatori fino a che mantengano
l'opzione di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge citata.
Nel computo della base pensionabile, ai sensi degli articoli 13 e
15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' compreso anche l'assegno
personale previsto dall'articolo 66, quarto comma, della legge 7
agosto 1973, n. 519.
E' abrogato l'articolo 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
TABELLA
Parametri
-------------------------------
da 825 a 772 . . . L. 1.680.000
da 614 a 535 . . . L. 1.440.000
da 465 a 443 . . . L. 1.300.000
da 387 . . . . . . L. 1.055.000
da 317 . . . . . . L. 1.000.000
da 243 . . . . . . L. 770.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - DAL FALCO -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
