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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La locuzione "zone della regione Friuli-Venezia Giulia", contenuta
nell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702, e' da
intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di
Udine e Pordenone.
Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da
intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1
della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO