Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1 del 03/01/1978 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1978 n. 14)
Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Dichiarazione d'urgenza

  L'approvazione  dei  progetti  di  opere  pubbliche  da  parte  dei
competenti  organi  statali,  regionali,  delle  province autonome di
Trento   e  Bolzano  e  degli  altri  enti  territoriali  equivale  a
dichiarazione  di  pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita'
delle opere stesse.
  Rimangono   ferme  le  disposizioni  contenute  in  leggi  speciali
regolanti la stessa materia.
  Gli  effetti  della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza
ed  indifferibilita'  cessano  se le opere non hanno avuto inizio nel
triennio successivo all'approvazione del progetto.
  Nei   casi   in  cui  lo  strumento  urbanistico  vigente  contenga
destinazioni  specifiche  di  aree  per  la  realizzazione di servizi
pubblici  l'approvazione  di progetti di opere pubbliche da parte del
consiglio   comunale,   anche   se   non   conformi  alle  specifiche
destinazioni  di  piano,  non  comporta  necessita'  di varianti allo
strumento urbanistico medesimo.
  Nel  caso  in  cui  le  opere  ricadano su aree che negli strumenti
urbanistici  approvati  non  sono  destinate  a  pubblici servizi, la
deliberazione  del  consiglio  comunale  di approvazione del progetto
costituisce   adozione   di  variante  degli  strumenti  stessi,  non
necessita  di  autorizzazione  regionale preventiva e viene approvata
con  le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.
  La  regione  emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni
dal ricevimento degli atti.
  Le  norme  di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo
si  applicano  per  tre  anni  dall'entrata  in vigore della presente
legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022