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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 154 del 20/04/1978 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1978 n. 124)
Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituita,
con contabilita' separata, la sezione Zecca, cui si applicano la
legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi regolamenti di
attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla
presente legge.
L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la denominazione di
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Esso provvede, oltre ai
compiti indicati nell'articolo 2 della predetta legge n. 559, tramite
la sezione Zecca, ai seguenti compiti:
conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;
conio di monete estere;
conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a
norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato
italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato;
fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti
pubblici e di privati;
fabbricazione di contrassegni di Stato;
fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri
prodotti artistici;
promozione dell'attivita' della scuola dell'arte della medaglia e
del museo della Zecca;
esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e
di privati;
riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello
Stato;
partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle
materie attinenti al campo specifico della meccanica;
perizia delle monete ritenute false;
conio di monete commemorative o celebrative;
fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per
conto dello Stato;
promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove
sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente
articolo.
La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di
Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero
del tesoro Direzione generale del tesoro.
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