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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto
nei quadri speciali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sono estese le
disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento
economico previsti per il personale municipale ex coloniale di ruolo
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n.
1224, e dalle norme ivi richiamate.
Dalla stessa data il personale di cui al precedente comma gia'
inquadrato nelle tabelle A, B, C e D di equiparazione economica alle
carriere statali, previste dall'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e' inquadrato
nelle corrispondenti tabelle A, B, C e D, previste dall'articolo 45
dello stesso decreto presidenziale per il personale di ruolo,
conservando l'anzianita' di carriera maturata in base alle tabelle di
provenienza.