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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I limiti di somma indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono raddoppiati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO