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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 271 del 10/06/1978 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1978 n. 163)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111,
concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della
giustizia, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 8:
Al primo comma, dopo le parole: "decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3" sono inserite le altre: "Per quanto
concerne il requisito dell'eta', esso va riferito all'epoca della
prima assunzione del candidato presso gli uffici giudiziari, purche'
alla data del bando non sia superiore agli anni quaranta".
Dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"I candidati possono presentare domanda di ammissione al concorso
relativo ad un solo distretto".
Il secondo comma e' sostituito con il seguente:
"L'espletamento delle prove d'esame dei concorsi previsti nel
primo comma e' organizzato con la collaborazione delle
amministrazioni regionali".
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 8-bis. - Sono estese al personale del ruolo dei coadiutori
addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici
giudiziari le disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma,
del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, relative
all'assunzione temporanea di personale per l'espletamento delle
mansioni di detta categoria.
La composizione della commissione esaminatrice del concorso per
l'ammissione alla carriera dei coadiutori indicati nel comma
precedente e' disciplinata dall'articolo 3, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Alla copertura dei posti vacanti alla data della presente legge nel
ruolo dei coadiutori istituito con gli articoli 1 e 6 della legge 12
luglio 1975, n. 322, si provvede mediante concorso riservato al
personale assunto in servizio negli uffici delle cancellerie e
segreterie giudiziarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni e che,
alla data del bando, ha i requisiti previsti per l'ammissione nel
suddetto ruolo".
"Art. 8-ter. - L'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni e'
sostituito dal seguente:
"Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle
carriere di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario
sono composte da un magistrato con qualifica non inferiore a
magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, da due magistrati
con qualifica non inferiore a magistrato di corte d'appello e da due
ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno quindici anni di
servizio.
Sono nominati, altresi', componenti supplenti tre magistrati con
qualifica non inferiore a magistrato di tribunale e due ufficiali
giudiziari che abbiano almeno dieci anni di servizio.
A sostituire il presidente e' chiamato il magistrato piu' anziano.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da due impiegati della
carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti
al Ministero"".
all'articolo 9:
Il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Le graduatorie distrettuali per i concorsi previsti
dall'articolo 8 del presente decreto sono approvate con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, immediatamente efficace, e pubblicate
nel Bollettino ufficiale del Ministero".
Dopo l'articolo 26, nel titolo III - Disposizioni particolari - e'
inserito il seguente articolo:
"Art. 26-bis. - Per le commissioni esaminatrici ed i comitati di
vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e' prevista - per i concorsi di
ammissione alle carriere dell'Amministrazione giudiziaria e degli
istituti di prevenzione e di pena - anche la nomina, in numero uguale
a quello dei componenti effettivi, di membri supplenti di qualifica o
grado corrispondente, nonche' di segretari supplenti.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle
commissioni esaminatrici dei concorsi previsti dagli articoli 8, 16,
21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, nonche' dei concorsi di cui all'articolo 30 del regolamento
del Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30
dicembre 1937, n. 2584, ed all'articolo 6 della legge 2 dicembre
1975, n. 614".
all'articolo 27:
Il primo comma e' sostituito con il seguente:
"All'assunzione nei ruoli del personale dell'Amministrazione
giudiziaria, escluso quello appartenente alla magistratura, e del
personale civile degli istituti di prevenzione e di pena, si procede
con le modalita' previste negli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente
decreto".
all'articolo 29:
Il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Il Ministero di grazia e giustizia provvede direttamente ed
autonomamente, senza necessita' della preventiva autorizzazione del
Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilita'
della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli
uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a
quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della
legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della
liberta' e segretezza delle comunicazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 giugno 1978
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO -
PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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