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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo
unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e'
sostituito dal seguente:
"non aver superato l'eta' di anni 35 alla data del provvedimento
che bandisce il concorso".