Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 310 del 20/06/1978 (Pubblicata nella G.U. del 1 luglio 1978 n. 182)
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, concernente i termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, concernente i termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile
1946, n. 327, e' sostituito dal seguente:
"Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative
convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli
stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalita', a quelle
consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del
carro:
L. 3.000 per il primo giorno di ritardo;
L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo;
L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo;
L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo;
L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo;
L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo;
L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo;
L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo".
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