Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 339 del 02/06/1978 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1978 n. 188)
Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.
Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' assegnato alla regione Lombardia un ulteriore contributo
speciale di lire 75 miliardi che si aggiunge a quello disposto con
l'articolo 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.
Il contributo di cui al comma precedente affluira' al fondo di cui
all'articolo 2 dello stesso decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688, in
ragione di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 25
miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 45 miliardi nell'anno
finanziario 1979.
Con le somme anzidette la regione provvedera', nell'ambito dei
comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 615, dei comuni
indicati dai programmi di intervento approvati dalla regione
Lombardia ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio
1977, n. 2, nonche' degli altri gia' individuati ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, lettera i), della legge regionale 17
giugno 1977, n. 27, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti
locali, al prosieguo e completamento, con finalita' di riattivazione
delle attivita' civili ed economiche, degli interventi previsti
dall'articolo 1 - secondo comma - del decreto-legge 10 agosto 1976,
n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n.
688.
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