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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 385 del 22/07/1978 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1978 n. 205)
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura oraria di compensi per lavoro straordinario in favore del
personale di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' pari a 1/175 della retribuzione
lorda mensile, con le maggiorazioni previste dall'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. Fermi
restando criteri e decorrenza fissati dal decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il limite annuo individuale
di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto suddetto e'
stabilito in 180 ore.
Per il personale beneficiario dell'articolo 19, terzo comma, della
legge 15 novembre 1973, n. 734, non compreso tra i destinatari del
decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma e
provvisto, in aggiunta allo stipendio, dell'assegno perequativo o di
analogo assegno pensionabile, la tariffa del compenso per lavoro
straordinario da corrispondere in applicazione dell'articolo 19,
terzo comma, della stessa legge n. 734, e' determinata applicando
l'articolo 3, quarto comma, del decreto suindicato. La stessa norma
si applica anche per la determinazione della misura oraria del
compenso per lavoro straordinario per le qualifiche non espressamente
indicate nella presente legge e nel richiamato decreto.
A decorrere dal 1 gennaio 1978, fra gli elementi di computo per la
determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario, sara' considerato anche l'importo della tredicesima
mensilita', ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.
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