Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 416 del 21/07/1978 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1978 n. 219)
Interpretazione autentica di alcune norme dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'aumento  della  tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
solidi  urbani previsto dai commi terzo e quarto dell'articolo 14 del
decreto-legge   29   dicembre   1977,   n.   946,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non puo' superare
il  100  per cento, nel 1978, e un ulteriore 100 per cento, nel 1979,
delle tariffe in vigore nel 1977, Tuttavia - per il 1978 - rimarranno
operanti  le  determinazioni  di tariffa che - per tutti o per alcuni
tipi  di  utenza  -  eccedono - per tale anno - il limite del 100 per
cento rispetto a quella in vigore per il 1977, se gia' deliberata nel
termine  fissato  all'articolo  273 del testo unico delle leggi sulla
finanza  locale,  approvato  con  regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, e successive modificazioni.
 
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