Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 417 del 26/07/1978 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1978 n. 219)
Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 dicembre 1977 le indennita' di trasferta dovute
ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli
appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente,
ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in
missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti
almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella A
allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 . . . . L. 27.200
2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa
tabella A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.700
3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della
stessa tabella A e 1) della successiva tabella D . . L. 19.100
4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5)
della stessa tabella D . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000
5) rimanente personale militare . . . . . . . . . . . . L. 10.000
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita'
isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il
dipendente presta abitualmente servizio.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa
dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima
localita'.
L'aumento dell'indennita' di trasferta previsto dall'articolo 7,
primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito,
con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta
assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente
articolo.
L'indennita' spetta soltanto per i giorni strettamente necessari
allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel
quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo
comma.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennita'
di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del
Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la
maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai
dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per
cento delle misure in atto nell'anno precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti
va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
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