Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 428 del 01/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1978 n. 225)
Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, primo, secondo, terzo e
quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30
giugno 1978.
  Pertanto  per  il  periodo  1  luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono
ferme  le  misure  delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente
nazionale  per  la cellulosa e per la carta ai sensi dell'articolo 1,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 6 giugno 1975, n. 172.
  Per  la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera
f)  dello  stesso  articolo  1  della  legge  6  giugno 1975, n. 172,
l'importo complessivo della spesa e' stabilito in lire 500 milioni.
  Per  la  concessione  dei  contributi di cui al secondo comma dello
stesso  articolo  1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle
riviste  di  elevato  valore  culturale,  l'importo complessivo della
spesa e' stabilito in lire 1.000 milioni.
  Per   la   concessione   dei  contributi  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo  1  della  legge  6 giugno 1975, n. 172, a favore delle
agenzie  di stampa, l'importo complessivo della spesa e' stabilito in
lire 2.000 milioni.
  La  commissione  tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della
legge  6 giugno 1975, n. 172, e' incaricata di esaminare le questioni
inerenti  all'applicazione  del  presente  articolo e di accertare la
sussistenza  per  i  giornali non quotidiani, per i periodici, per le
riviste  e  per  le  agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la
concessione  dei  benefici  previsti  dal presente articolo nonche' i
dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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