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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti
disposizioni, alla vedova ed agli orfani dei magistrati ordinari
deceduti in attivita' di servizio per effetto di lesioni riportate in
conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con
le funzioni istituzionali esercitate, e' liquidata sulla base del
trattamento economico complessivo iniziale della qualifica
immediatamente superiore a quella rivestita alla epoca del decesso
salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n.
336, e successive modificazioni.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della
vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali e' liquidata
applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul
trattamento complessivo di cui al comma precedente.
Per le categorie di dipendenti indicati nell'articolo 1 della legge
27 ottobre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio
1977, n. 284, la liquidazione della pensione privilegiata, come
prevista nei medesimi articoli, e' effettuata sulla base del
trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a
quello rivestito all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto
disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni.