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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La macellazione degli animali delle specie bovina, bufalina, equina
(cavalli, asini, muli e bardotti), suina, ovina e caprina deve essere
immediatamente preceduta da misure atte ad assicurare lo stordimento
degli animali stessi.
Per stordimento s'intende un procedimento effettuato per mezzo di
uno strumento meccanico, dell'elettricita' o dell'anestesia con il
gas, senza ripercussioni sulla salubrita' delle carni e delle
frattaglie e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno
stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando
comunque ogni sofferenza inutile agli animali.