Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 44 del 27/02/1978 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1978 n. 58)
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947,
concernente interventi a favore di imprese in difficolta', per
consentire la continuazione della loro attivita' produttiva, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
Il Tesoro dello Stato puo' concedere, per un importo non
superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore
di imprese private, escluse quelle controllate dagli enti a
partecipazione statale o dalla GEPI societa' per azioni, operanti nei
settori della siderurgia, delle fonderie di ghisa di 2ª fusione,
della chimica di base, delle fibre chimiche, delle industrie tessili,
delle industrie del vestiario e dell'abbigliamento, le quali,
direttamente o tramite societa' controllate, o appartenenti al
medesimo gruppo, vantino crediti, anche non ancora scaduti purche'
maturino entro il 31 dicembre 1978, nei confronti di amministrazioni
ed enti pubblici.
Entro il 28 febbraio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indica le
imprese e gli importi dei finanziamenti sui quali puo' essere
concessa la garanzia dello Stato e stabilisce i controlli sulla
destinazione dei finanziamenti.
Sono ammesse a tale garanzia le imprese operanti nei settori di cui
al primo comma, che non abbiano corrisposto integralmente ai
lavoratori dipendenti le retribuzioni maturate nell'ultimo trimestre
del 1977 o che, entro il 25 gennaio 1978, abbiano avuto la
necessita', per motivi finanziari, di interrompere i pagamenti ad
imprese appaltatrici impegnate in lavori di investimenti o di
manutenzione per conto della impresa richiedente.
Gli importi delle singole operazioni di finanziamento da ammettere
alla garanzia dello Stato non possono comunque superare:
a) l'ammontare delle retribuzioni non corrisposte relative al
trimestre ottobre-dicembre 1977 e quelle da corrispondere per il
periodo gennaio-febbraio 1978;
b) l'ammontare dei fabbisogni per la corresponsione delle
retribuzioni non corrisposte dal 1 ottobre 1977 e di quelle da
corrispondere entro il 28 febbraio 1978 ai lavoratori dipendenti da
imprese appaltatrici di lavori di investimento o di manutenzione per
conto delle imprese di cui al terzo comma, che abbiano interrotto il
lavoro o la corresponsione dei salari per ragioni finanziarie nel
periodo dal 1 ottobre 1977 al 23 gennaio 1978, purche' il lavoro
continui o sia ripreso;
al terzo comma, dopo le parole: banche di interesse nazionale,
sono aggiunte le seguenti: nonche' gli istituti di credito
industriale abilitati ad operare sull'intero territorio nazionale.
All'articolo 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
b) la somma di lire 26 miliardi all'ENI per consentire la
ricapitalizzazione della Chimica e fibra del Tirso societa' per
azioni;
1947
1948
1949
1950
1951
1952
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