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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di
Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i
principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero
produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri
idrogeologici e della protezione dell'ambiente.