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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Incarichi annuali)
Negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed
artistica, alla copertura delle cattedre, delle cattedre orario e di
tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale
docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che
viene assunto con incarico annuale.
Analogamente, si provvede con personale docente non di ruolo
assunto con incarico annuale per la copertura di tutti i posti
disponibili nelle scuole elementari e nelle scuole materne statali,
ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo.
I posti disponibili nei ruoli organici del personale non docente di
cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 420, sono coperti in attesa di assegnazione di
personale di ruolo mediante incarichi annuali da conferire secondo le
modalita' previste nello stesso articolo 12.
Non possono essere conferiti incarichi annuali su cattedre o posti
che si rendano disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
Sono abrogati l'articolo 1, comma primo, della legge 13 giugno
1969, n. 282; l'articolo 6, comma primo, secondo e ottavo della legge
24 settembre 1971, n. 820;
l'articolo unico, comma secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 318
e l'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito
con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571.