Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 467 del 04/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1978 n. 233)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352,
concernente norme per l'attuazione del collegamento delle anagrafi
delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei
pensionati, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, quarto comma, le parole: mancata o inesatta, sono
sostituite con le seguenti: mancata, infedele o incompleta; la cifra:
100.000, e' sostituita con la seguente: 50.000.
All'articolo 2, secondo comma, la cifra: 100.000, e' sostituita con
la seguente: 50.000;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per
la stessa materia.
All'articolo 4:
il secondo comma e' soppresso;
al terzo comma, le parole: nei precedenti commi, sono sostituite
con le seguenti: nel precedente comma;
la parola: inesatti, e' sostituita con le seguenti: infedeli o
incompleti; la cifra: 20.000, e' sostituita con la seguente: 10.000;
il quinto comma e' sostituito con il seguente:
Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore entro il
31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce.
Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della
previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto
di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore,
all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al
lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini
stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti,
e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore
dipendente al quale il documento si riferisce.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI -
ROGNONI - MALFATTI
- PANDOLFI -
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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