Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 505 del 05/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 4 settembre 1978 n. 247)
Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia.
Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 aprile 1978, le misure dell'indennita' mensile
per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n.
1054, e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica
sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all'Arma
dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza,
della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonche' agli
ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo
forestale, sono aumentate di lire 50 mila.
A decorrere dalla stessa data e fino al momento della
ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di
polizia, le indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi
supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono
cumulabili con l'indennita' mensile per il servizio di istituto e
relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23
dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali
indennita' la piu' favorevole e' cumulabile in misura intera e
l'altra in misura limitata al 50 per cento.
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