Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 755 del 30/11/1978 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1978 n. 335)
Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  militari  e  graduati  di  truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica,  in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono
attribuite  le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata
alla   presente   legge.  A  quelli  vincolati  a  ferme  speciali  o
raffermati,  nonche'  agli  allievi  delle  Accademie  militari, agli
allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di
pubblica  sicurezza,  agli  allievi agenti di custodia e agli allievi
guardie   forestali   sono  attribuite  le  paghe  nette  giornaliere
risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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