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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle
lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 29
luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 e' cosi' modificato:
a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in
ciascuna regione;
b) il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalita' e
a quello di mortalita' infantile, quali risultano dai dati ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno
precedente a quello della ripartizione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - ANSELMI -
PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO