Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 825 del 05/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1978 n. 358)
Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo.
Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' accordata la garanzia di diritto dello Stato sulle obbligazioni
di durata fino a dieci anni che saranno emesse dall'Istituto per la
ricostruzione industriale (IRI) fino al ricavo netto di lire 500
miliardi per consentire alle aziende del gruppo il consolidamento di
passivita' a breve.
La garanzia dello Stato diventa automaticamente operante, senza
obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice
comunicazione di inadempienza dell'obbligato. La garanzia dello Stato
si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e
ad ogni altro onere e spesa.
Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al
comma precedente graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 e
successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.
Il Tesoro dello Stato e' surrogato nei diritti del creditore verso il
debitore in conseguenza dell'operativita' della garanzia statale.
E' assunto a carico del Tesoro dello Stato, per i primi tre anni,
l'onere per gli interessi sulle obbligazioni emesse dall'IRI a
termine del primo comma del presente articolo.
Il predetto onere per gli interessi sara' rimborsato all'IRI, in
due rate, alle date del 30 giugno 1979 e del 31 dicembre 1980.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma,
valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 93 miliardi e 700
milioni, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI -
MORLINO
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