Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 843 del 21/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del PUBBLICATA NELLA G.U. 29/12/1978 n. 361 suppl. 29/12/1978 n. 361 suppl.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa della definizione del provvedimento legislativo
concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno
e' autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a
ciascuna provincia somme di importo pari:
a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in
applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.
946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n.
43, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del
Mezzogiorno, del 22 per cento;
b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in
applicazione degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978, n. 43, al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui
alla precedente lettera a);
c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in
applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960,
n. 1014, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del
Mezzogiorno, del 22 per cento;
d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in
applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, aumentate del 16 per cento e,
per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
e) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte
per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29
dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 1978, n. 43.
Il versamento di tali importi agli enti locali avra' luogo in
quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20
ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978, n. 43.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
