Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 843 del 21/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del PUBBLICATA NELLA G.U. 29/12/1978 n. 361 suppl. 29/12/1978 n. 361 suppl.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  In   attesa   della   definizione   del  provvedimento  legislativo
concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno
e' autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a
ciascuna provincia somme di importo pari:
    a)  all'ammontare  delle  erogazioni  disposte per l'anno 1978 in
applicazione  dell'articolo  9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.
946,  convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n.
43,  aumentate  del  16  per  cento e, per i comuni e le province del
Mezzogiorno, del 22 per cento;
    b)  all'ammontare  delle  erogazioni  disposte per l'anno 1978 in
applicazione degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977,  n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978,  n.  43, al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui
alla precedente lettera a);
    c)  all'ammontare  delle  erogazioni  disposte per l'anno 1978 in
applicazione  degli  articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960,
n. 1014, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del
Mezzogiorno, del 22 per cento;
    d)  all'ammontare  delle  erogazioni  disposte per l'anno 1978 in
applicazione  dell'articolo  132  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  24 luglio 1977, numero 616, aumentate del 16 per cento e,
per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
    e)  all'ammontare  pari al 70 per cento delle erogazioni disposte
per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29
dicembre  1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 1978, n. 43.
  Il  versamento  di  tali  importi  agli  enti locali avra' luogo in
quattro  rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20
ottobre  1979;  ai  relativi  mandati  di  pagamento  si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977,  n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978, n. 43.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022