Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 853 del 23/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1979 n. 2)
Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I messi notificatori speciali, di cui all'articolo 38 del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e all'articolo
60, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, incaricati della notificazione degli avvisi
di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente, retribuiti con i fondi stanziati nel
bilancio dello Stato, assunti dopo il 10 novembre 1970 e non oltre il
1 dicembre 1976 e che a tale data non versavano in situazione di
incompatibilita' ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati, a domanda,
con la qualifica di diurnista di terza categoria,
nell'amministrazione periferica delle imposte dirette, a prescindere
dal possesso del titolo di studio.
Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della
qualifica nella quale viene inquadrato, e' tenuto ad eseguire la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere
notificati al contribuente a cura degli uffici delle imposte
dirette.
L'inquadramento ha decorrenza agli effetti giuridici dalla data del
relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla successiva
data di effettiva prestazione del servizio.
Si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966,
n. 32, ai fini del successivo collocamento nel ruolo della carriera
esecutiva.
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