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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 101 del 03/04/1979 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1979 n. 98)
Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.
Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Classificazione del personale postelegrafonico
Il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai
ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di
divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e' classificato in otto categorie professionali,
ordinate in scala progressiva in relazione al livello di
professionalita', alle attribuzioni ed alle connesse responsabilita',
nonche' al grado di cultura, generale e professionale, necessario.
Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di
equivalente professionalita'.
Le declaratorie di cui al successivo articolo 3 stabiliscono i
principi generali in base ai quali vanno individuate le singole,
equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria
e definiti i relativi profili professionali.
I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni
lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne
individuano la omogeneita' o complementarieta' con altre di diversa
categoria, delimitano le eventuali sfere di autonomia e le
responsabilita' connesse all'esercizio dei compiti previsti e
precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari
per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione
del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni
irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda possibile una
effettiva mobilita' del personale.
La definizione dei profili professionali deve essere preordinata
alla realizzazione della funzionalita' del nuovo ordinamento con la
valorizzazione della professionalita' e la specificazione delle
corrispondenti attribuzioni e responsabilita'. A tali fini devono
essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie
di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da
realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica
professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali
intercambiabilita' previste per il personale degli uffici locali e
delle agenzie.
All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione
dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si
provvede con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica
amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere
nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di
amministrazione.
A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in
senso verticale, secondo i settori operativi di applicazione, quali
risultano dal seguente schema:
a) personale con funzioni direttive;
b) personale degli uffici;
c) personale dell'esercizio, compreso quello degli uffici locali
e delle agenzie e quello con qualifica di mestiere, suddistinto
secondo le specializzazioni.
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