Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 12 del 11/01/1979 (Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1979 n. 20)
Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.
Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Esercizio della professione di consulente del lavoro
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati
dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti,
non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti
nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della
presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonche'
da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori
legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione
agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito
territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di
ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono
esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del
lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della
provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla
cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite
dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di
cui all'articolo 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio
1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in forma
cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui
al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di
categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei
consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette
associazioni.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
