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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 31 del 07/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1979 n. 41)
Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
Istituzione e  composizione  del  Consiglio  universitario  nazionale
                             provvisorio 
 
  In attesa dell'entrata in vigore della riforma  universitaria,  per
le attuali competenze della prima  sezione  del  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione e per i problemi relativi  all'avvio  della
riforma  universitaria,  fino   alla   costituzione   del   Consiglio
universitario nazionale in essa previsto, e' istituito  il  Consiglio
universitario nazionale provvisorio, quale  organo  di  consultazione
del Ministro della pubblica istruzione che lo presiede. Esso e' cosi'
composto: 
    a) ventuno docenti ordinari; 
    b) ventuno tra assistenti ordinari e professori incaricati; 
    c) quattro in rappresentanza dei titolari dei contratti  e  degli
assegni biennali; 
    d) tre rappresentanti degli studenti; 
    e) tre rappresentanti del personale non docente; 
    f) quattro esperti designati dal CNEL; 
    g) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale  per
i beni culturali; 
    h) un esperto designato dal CNR; 
    i) un membro eletto nel  proprio  seno  dal  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione. 
  I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del  precedente  comma
sono eletti dalle facolta' nelle seguenti proporzioni: 
    un professore ordinario ed un assistente ordinario  o  professore
incaricato per ciascuna delle seguenti  facolta':  lingue,  farmacia,
veterinaria, scienze statistiche demografiche e attuariali,  agraria,
architettura, scienze politiche (raggruppata con sociologia); 
    due professori ordinari e due assistenti  ordinari  o  professori
incaricati per  ciascuna  delle  seguenti  facolta':  giurisprudenza,
lettere, magistero, medicina, scienze matematiche fisiche e naturali,
ingegneria e scuole d'ingegneria, economia e commercio. 
  Il  corpo  elettorale  per  l'elezione  di   rappresentanti   delle
componenti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  e'  costituito  dagli
appartenenti  alle   medesime   componenti.   Gli   studenti   ed   i
rappresentanti del personale non docente sono eletti rispettivamente,
nel proprio  seno  dalle  rappresentanze  presenti  nei  consigli  di
amministrazione delle universita'  e  degli  istituti  di  istruzione
universitaria. 
  Qualora tra gli eletti di cui alle lettere a) e b) del primo  comma
non vi sia almeno un professore ordinario ed un assistente  ordinario
o professore incaricato appartenente  alle  universita'  non  statali
legalmente  riconosciute,  il  Ministro  della  pubblica   istruzione
integra con non piu' di due membri la composizione  del  collegio  in
modo da assicurare comunque la presenza di un professore ordinario  e
di un assistente  ordinario  o  di  un  professore  incaricato  delle
universita'  non  statali  legalmente  riconosciute  ed  il  rapporto
paritetico delle componenti del personale docente. 
  Le modalita'  per  lo  svolgimento  delle  elezioni  delle  diverse
componenti del Consiglio universitario  nazionale  sono  dettate  con
ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione.  Le   elezioni
dovranno tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge. 
  Il  Consiglio  universitario  nazionale  si  intende   regolarmente
costituito anche qualora non  sia  realizzata  la  partecipazione  di
tutte le componenti previste. 
  Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge  tra
i  professori  ordinari  il  vice  presidente  che   sostituisce   il
presidente  in  caso  di  assenza  o  impedimento  ed   esercita   le
attribuzioni che gli sono delegate dal presidente. 
  Al Consiglio universitario  nazionale  sono  assegnati  nei  limiti
delle dotazioni organiche, un primo dirigente e  tre  funzionari  con
qualifica non inferiore a direttore di  sezione  dell'Amministrazione
della pubblica istruzione per le funzioni di segreteria. 
  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica   istruzione   sara'
determinato, nei limiti delle  dotazioni  organiche,  il  numero  del
personale delle altre carriere necessario per le  ulteriori  esigenze
di segreteria. 
  Per la  trattazione  di  materie  concernenti  singoli  docenti  il
Consiglio si riunisce nella composizione limitata ai soli  professori
ordinari se la questione  riguarda  i  professori  ordinari;  con  la
partecipazione  anche  dei   rappresentanti   degli   assistenti   ed
incaricati, se la questione riguarda assistenti ed incaricati. 
  All'atto dell'insediamento del  Consiglio  universitario  nazionale
cessano le funzioni della prima sezione del Consiglio superiore della
pubblica istruzione. 
  Qualora il parere  richiesto  all'organo  consultivo  universitario
nazionale non sia reso, per qualsiasi  motivo,  entro  trenta  giorni
dalla convocazione, il Ministro della pubblica istruzione adottera' i
provvedimenti prescindendo dallo stesso. 
 
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