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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 31 del 07/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1979 n. 41)
Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo.
Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale
provvisorio
In attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria, per
le attuali competenze della prima sezione del Consiglio superiore
della pubblica istruzione e per i problemi relativi all'avvio della
riforma universitaria, fino alla costituzione del Consiglio
universitario nazionale in essa previsto, e' istituito il Consiglio
universitario nazionale provvisorio, quale organo di consultazione
del Ministro della pubblica istruzione che lo presiede. Esso e' cosi'
composto:
a) ventuno docenti ordinari;
b) ventuno tra assistenti ordinari e professori incaricati;
c) quattro in rappresentanza dei titolari dei contratti e degli
assegni biennali;
d) tre rappresentanti degli studenti;
e) tre rappresentanti del personale non docente;
f) quattro esperti designati dal CNEL;
g) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale per
i beni culturali;
h) un esperto designato dal CNR;
i) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma
sono eletti dalle facolta' nelle seguenti proporzioni:
un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore
incaricato per ciascuna delle seguenti facolta': lingue, farmacia,
veterinaria, scienze statistiche demografiche e attuariali, agraria,
architettura, scienze politiche (raggruppata con sociologia);
due professori ordinari e due assistenti ordinari o professori
incaricati per ciascuna delle seguenti facolta': giurisprudenza,
lettere, magistero, medicina, scienze matematiche fisiche e naturali,
ingegneria e scuole d'ingegneria, economia e commercio.
Il corpo elettorale per l'elezione di rappresentanti delle
componenti di cui alle lettere a), b) e c) e' costituito dagli
appartenenti alle medesime componenti. Gli studenti ed i
rappresentanti del personale non docente sono eletti rispettivamente,
nel proprio seno dalle rappresentanze presenti nei consigli di
amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione
universitaria.
Qualora tra gli eletti di cui alle lettere a) e b) del primo comma
non vi sia almeno un professore ordinario ed un assistente ordinario
o professore incaricato appartenente alle universita' non statali
legalmente riconosciute, il Ministro della pubblica istruzione
integra con non piu' di due membri la composizione del collegio in
modo da assicurare comunque la presenza di un professore ordinario e
di un assistente ordinario o di un professore incaricato delle
universita' non statali legalmente riconosciute ed il rapporto
paritetico delle componenti del personale docente.
Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni delle diverse
componenti del Consiglio universitario nazionale sono dettate con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Le elezioni
dovranno tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
Il Consiglio universitario nazionale si intende regolarmente
costituito anche qualora non sia realizzata la partecipazione di
tutte le componenti previste.
Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge tra
i professori ordinari il vice presidente che sostituisce il
presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le
attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.
Al Consiglio universitario nazionale sono assegnati nei limiti
delle dotazioni organiche, un primo dirigente e tre funzionari con
qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione
della pubblica istruzione per le funzioni di segreteria.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sara'
determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del
personale delle altre carriere necessario per le ulteriori esigenze
di segreteria.
Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il
Consiglio si riunisce nella composizione limitata ai soli professori
ordinari se la questione riguarda i professori ordinari; con la
partecipazione anche dei rappresentanti degli assistenti ed
incaricati, se la questione riguarda assistenti ed incaricati.
All'atto dell'insediamento del Consiglio universitario nazionale
cessano le funzioni della prima sezione del Consiglio superiore della
pubblica istruzione.
Qualora il parere richiesto all'organo consultivo universitario
nazionale non sia reso, per qualsiasi motivo, entro trenta giorni
dalla convocazione, il Ministro della pubblica istruzione adottera' i
provvedimenti prescindendo dallo stesso.
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