Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 34 del 03/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1979 n. 43)
Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   autorizzata  la  vendita  dei  beni  immobili  disponibili  di
pertinenza  del  patrimonio  dello Stato situati all'estero quando la
loro  conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non
risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti
o acquistati.
  Essi  verranno  indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli
affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.
  L'alienazione   degli  immobili  ha  luogo  mediante  contratti  da
stipularsi  anche a trattativa privata, qualunque sia il valore degli
immobili.
  Qualora   sussistano   particolari  ragioni  di  convenienza  o  di
utilita',  da  indicarsi  nel  decreto  di  cui  al secondo comma del
presente  articolo,  i  beni immobili disponibili di pertinenza dello
Stato possono essere ceduti, alla pari ovvero con conguaglio a favore
o  a  carico dell'erario, in permuta di altri beni immobili qualunque
sia il loro valore.
  In  deroga  a  quanto  stabilito  dagli articoli 7, primo comma, 9,
terzo  comma  e  10,  secondo comma, della legge 24 dicembre 1908, n.
783, e successive modificazioni, per i contratti di vendita di cui al
precedente  primo  comma,  si applica il disposto dell'art. 10, terzo
comma,  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, modificato
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 627.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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