Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 36 del 09/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1979 n. 43)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
recante norme in materia di mobilita' dei lavoratori, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, terzo comma, le parole: quello individuato sono
sostituite dalle seguenti: quello gia' individuato ai fini
statistici.
All'articolo 3 le parole: in attuazione, sono sostituite con le
seguenti: a seguito.
Dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. - La commissione regionale per l'impiego, a seguito di
accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali ed allo scopo di
accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilita', puo', in via
eccezionale, stabilire deroghe sia in relazione ai criteri previsti
dall'articolo 2 in merito alle qualifiche professionali, sia a quanto
previsto dall'articolo 4 in merito alle graduatorie di precedenza.
All'articolo 5 le parole: delle agevolazioni, sono sostituite dalle
seguenti: dei finanziamenti agevolati.
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
L'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501,
modificata dal decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e' sostituito dal
seguente:
"Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si
verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza
dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere
pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi
comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle
quali sussistano possibilita' di occupazione derivanti da
investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti
previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui
alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste,
nonche' da altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato,
dalle regioni o dagli enti locali, puo' essere concesso ai lavoratori
che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere
suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di
ventiquattro mesi.
L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e'
effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti
mediante propri decreti trimestrali.
Le imprese che vengono esentate, ai sensi del n. 2) dell'articolo
12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo
addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri
dipendenti, sono esentate altresi' dal pagamento delle ulteriori
contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa
integrazione guadagni.
I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere
comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni
dalla data del primo decreto di cui al secondo comma, agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito
territoriale sono compresi i comuni di residenza dei lavoratori
stessi, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire
presso gli uffici predetti.
Tali liste saranno trasmesse dagli uffici provinciali del lavoro
interessati alle rispettive commissioni regionali per l'impiego le
quali, anche sulla base di intese interregionali ed osservati
opportuni criteri di proporzionalita', ripartiscono le offerte di
lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori
di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che
non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della
provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di
altre province anche di regioni contermini.
I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma, ancorche'
siano cessati dal beneficio della Cassa integrazione guadagni e
purche' godano del trattamento speciale di disoccupazione, sono
avviati con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e
dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui a:
primo comma da realizzarsi nel territorio delle rispettive
province, ovvero, in subordine, di altre province secondo i criteri
stabiliti, ai sensi del quinto comma dalle commissioni regionali per
l'impiego.
Le imprese che appaltano i lavori di cui al primo comma sono
obbligate ad attenersi ad eventuali clausole, contenute nei
capitolati d'appalto, intese ad assi curare il reimpiego dei
lavoratori iscritti nelle liste speciali. Le stazioni appaltanti e le
imprese appaltatrici sono tenute a comunicare tali clausole ai
competenti uffici provinciali del lavoro, i quali dovranno dare la
precedenza ai lavori stessi secondo quanto previsto dalle clausole
suddette.
Le sezioni di collocamento che, a causa della in disponibilita' di
lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non
siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla
esecuzione di opere e lavori non derivanti dagli investimenti
pubblici di cui al primo comma, debbono comunicare le richieste
inevase al rispettivo ufficio provinciale del lavoro che provvedera'
a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nella
lista di cui al quarto comma.
Gli avviamenti al lavoro ai sensi dei precedenti commi, ovvero ai
corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di
lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle
competenti regioni, sono effettuate dall'ufficio provinciale del
lavoro presso il quale e' istituita la lista di cui al quarto comma,
sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione
provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti
dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto
applicabili.
I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e
perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai
corsi di formazione professionale di cui al nono comma, ovvero non
frequentino regolarmente i corsi stessi, ovvero rifiutino
l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti commi, quando detti
lavori si svolgano in un ambito territoriale compreso entro 50
chilometri dal comune di residenza".
L'articolo 7 e' soppresso.
All'articolo 8, primo comma, le parole: articoli 3 e 4, sono
sostituite dalle seguenti: articoli 3, 4 e 4-bis; e al secondo comma,
le parole: all'articolo 7, sono sostituite con le seguenti:
all'articolo 6.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI -
MORLINO - PANDOLFI -
PRODI - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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