Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 40 del 07/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1979 n. 47)
Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  11  del  testo  unico  delle  leggi  per  la disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
  "I  cittadini  italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della
popolazione   residente   del   comune   per  emigrazione  definitiva
all'estero  restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui
sono emigrati, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori.
  I  cittadini  di  cui  al  primo  comma  possono  chiedere, in ogni
momento,  il  trasferimento  della  loro  iscrizione  dal  comune  di
emigrazione  al  comune  nella  cui  lista  elettorale e' iscritto il
coniuge.
  I  cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei
requisiti  per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti e
di  essere  reiscritti,  se  gia' cancellati, nelle liste elettorali,
sebbene   non  risultino  compresi  nell'anagrafe  della  popolazione
residente del comune.
  La  domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita'
consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del
comune  nelle  cui liste elettorali risultava iscritto il richiedente
all'atto  della  emigrazione,  e  del  comune  di  nascita  dei  suoi
ascendenti  o del comune nella cui anagrafe elettorale e' iscritto il
coniuge.
  Per   le   cittadine   straniere  residenti  all'estero  che  hanno
acquistato  la  cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve
essere  inviata, con le modalita' di cui sopra, al sindaco del comune
di  nascita  del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi
e' iscritto.
  Il  sindaco,  per il tramite della autorita' consolare, notifica le
decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
  I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che,
in  dipendenza  di  trattati  internazionali  ratificati alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, non fanno piu' parte del
territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi di
cui   ai   cumuli   precedenti,  chiedere  l'iscrizione  nelle  liste
elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui
al  quarto  comma. Alla domanda deve essere allegato atto certificato
dal  quale  risulti  che  l'istante e' in possesso della cittadinanza
italiana.
  Della   condizione  di  cittadino  residente  all'estero  e'  fatta
apposita   annotazione  nello  schedario  elettorale  e  nelle  liste
sezionali".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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