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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 42 del 06/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1979 n. 48)
Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  carriere  del  personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello  Stato,  previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale
rivestito  di  qualifica dirigenziale, e n. 2, annessi al decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive
modificazioni e integrazioni ed allegati alla legge 26 marzo 1958, n.
425,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite le
categorie  e relativi profili professionali, risultanti dalle tabelle
allegate al quadro n. 1 annesso alla presente legge.
  L'inquadramento nelle singole categorie di cui al primo comma sara'
disposto  con  riferimento  alla qualifica rivestita alla data del 30
settembre   1978,   come   risulta   dall'allegato  quadro  n.  2  di
equiparazione  del  personale,  salvo  quanto  previsto ai successivi
articoli 8 e 10 della presente legge.
  In sede di primo inquadramento, ai dipendenti, che rivestiti di una
qualifica cui sono pervenuti per concorso interno, bandito e definito
nel  periodo  compreso  dall'8  gennaio  1971  al  30 settembre 1978,
vengono  inquadrati  in  una  categoria  inferiore  a  quella  in cui
sarebbero  stati  inquadrati  se non avessero partecipato al concorso
stesso,   e'   concesso   diritto   di   opzione,   a   domanda,  fra
l'inquadramento  o  nella  categoria  professionale  assegnata per la
qualifica  posseduta  al  30 settembre 1978 o in quella cui avrebbero
avuto  titolo  per effetto della qualifica rivestita in precedenza al
concorso.
  La  domanda stessa deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla
data  di  comunicazione  in  via  amministrativa del provvedimento di
inquadramento disposto ai sensi e nei termini di cui al secondo comma
del presente articolo.
  Nei  modi  e nei termini previsti dal precedente comma, e' concesso
diritto  di  opzione  ai  dipendenti  che hanno ottenuto il cambio di
qualifica  nel  periodo  compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre
1978  ai  sensi  dell'articolo 48 dello stato giuridico del personale
ferroviario,  approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  Il  provvedimento adottato a seguito della dichiarazione di opzione
di cui ai precedenti commi e' irrevocabile.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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