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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 566 del 08/11/1979 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1979 n. 308)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434,
concernente proroga degli incarichi annuali del personale docente e
non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e
professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti
di educazione tecnica nella scuola media, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, e' soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 4, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti
dai seguenti:
"L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media e'
impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, per gruppi di
allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi
corrispondenti funzionanti nella scuola.
I gruppi sono formati dal collegio dei docenti, sulla base delle
proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralita'
di interventi, tenendo conto delle attivita' e degli interessi degli
allievi. Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non piu'
di quindici alunni.
La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica
e' effettuata sulla base del numero dei gruppi degli allievi
costituiti ai sensi dei precedenti commi.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma possono avere
applicazione anche nell'anno scolastico 1979-80, purche' vi siano,
nell'ambito delle singole province, insegnanti di educazione tecnica
in soprannumero da utilizzare e fatto salvo, comunque, il limite
della consistenza organica di cui al comma seguente.
L'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione
tecnica da costituire in applicazione del presente articolo non puo'
comunque superare, per un triennio a partire dall'anno scolastico
1979-80, in ciascuna provincia, la consistenza organica delle
cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche
femminili accertata al 31 marzo 1978. E' escluso in ogni caso il
ricorso a nuovi incarichi";
All'articolo 5, nel primo comma, dopo le parole:
"fanno parte,", sono aggiunte le seguenti: "a titolo consultivo,";
L'articolo 6 e' soppresso.
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