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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439,
concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di
Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e
collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito
industriale, con le seguenti modificazioni:
l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 283 miliardi, ripartita in
ragione di lire 250 miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 33
miliardi nell'anno finanziario 1980, per effettuare conferimenti in
favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno
di essi indicati:
Banco di Napoli: lire 107 miliardi, di cui lire 100 miliardi
nell'anno 1979 e lire 7 miliardi nell'anno 1980;
Banco di Sicilia: lire 73 miliardi, di cui lire 50 miliardi
nell'anno 1979 e lire 23 miliardi nell'anno 1980;
Credito industriale sardo: lire 103 miliardi, di cui lire 100
miliardi nell'anno 1979 e lire 3 miliardi nell'anno 1980";
all'articolo 2, primo comma, le parole: ", Il Banco di Sicilia ed
il Banco di Sardegna", sono sostituite dalle seguenti: "ed il Banco
di Sicilia";
l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre
1978, n. 787, se relative a societa' consortili aventi per oggetto la
sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili emesse da
imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della
chimica, per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni
convertibili connessi a piani di risanamento delle imprese medesime
presentati al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 15 ottobre 1979, saranno rilasciate dal
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresi'
rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 5
della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernenti crediti verso
imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della
chimica per il cui risanamento intervengono societa' consortili ai
sensi degli articoli 1 e 4 della medesima legge, limitatamente ai
piani di risanamento presentati al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 15 ottobre 1979";
all'articolo 6, primo comma, le parole: 265 miliardi, sono
sostituite dalle seguenti: 250 miliardi;
l'articolo 7 e' soppresso.