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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della
legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21
dicembre 1977, n. 932.
Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del
ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31
dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianita' di grado o una
anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il
termine di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre
1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932,
e' prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del
limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello.