Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 97 del 02/04/1979 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1979 n. 97)
Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Nomina a magistrato di tribunale

  La  nomina  a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due
anni  dalla  nomina  a uditore giudiziario con delibera del Consiglio
superiore  della  magistratura,  previo esame del parere motivato del
consiglio  giudiziario  del  distretto  o  dei  distretti  nei  quali
l'uditore ha prestato servizio.
  In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale e' necessario
che   l'uditore   abbia   effettivamente   esercitato   le   funzioni
giurisdizionali  per  non  meno  di un anno; ma la nomina ha comunque
decorrenza,  ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina
ad uditore.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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