Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 10 del 22/01/1980 (Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1980 n. 31)
Snellimento delle procedure della Cassa per il Mezzogiorno per la concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali con investimenti fino a due miliardi di lire.
Snellimento delle procedure della Cassa per il Mezzogiorno per la concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali con investimenti fino a due miliardi di lire.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto
capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le
iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non
superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento,
da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle
singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su
proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno".
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