Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 122 del 02/04/1980 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1980 n. 96)
Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980.
Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino all'emanazione di una legge organica concernente la
ristrutturazione dell'industria cantieristica navale, il contributo
di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e
successive proroghe, puo' essere concesso in misura non eccedente il
30 per cento del prezzo dei contratti di costruzione o di prima
vendita comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di
data certa prima dell'ultimazione dei lavori, stipulati
successivamente al 1 gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1980.
E' istituita presso il Ministero della marina mercantile una
commissione, presieduta dal Ministro o da persona da lui delegata,
composta da due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero della marina mercantile e del Ministero delle
partecipazioni statali, da quattro rappresentanti, rispettivamente,
dell'armamento pubblico e privato e dell'industria cantieristica
maggiore e minore, nonche' da tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.
Prima della eventuale emanazione dei provvedimenti di concessione
dei contributi il Ministro della marina mercantile sottoporra' al
parere della commissione di cui al comma precedente il programma di
massima per la utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla
presente legge.
La commissione di cui al secondo comma esaminera' la corrispondenza
del programma alle esigenze della flotta e della struttura
cantieristica nazionale, dei trasporti marittimi e della occupazione,
secondo criteri che privilegino costruzioni atte a contribuire alla
soluzione dei problemi energetici del Paese e consentano
all'industria cantieristica del Mezzogiorno l'utilizzo, nella massima
misura possibile, della sua potenzialita' produttiva.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
sentita la commissione di cui al secondo comma, saranno fissati i
criteri per la determinazione della percentuale del contributo.
In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno
verra' comunque accordata la misura massima del contributo previsto
per i vari tipi di nave.
Il Ministro della marina mercantile accerta la congruita' del
prezzo convenuto tra cantiere ed armatore a lavori ultimati,
riducendone eventualmente la misura, ove tale prezzo non venga
ritenuto congruo.
Qualora la differenza tra il contributo da liquidare e quello
indicato nel provvedimento di concessione - che, nel caso di
modifiche contrattuali, puo' essere variato di conseguenza - superi
il 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo e'
liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare
dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello
stabilito nel provvedimento di concessione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alla
costruzione di navi a struttura metallica, destinate ad attivita'
industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime, nonche'
alla trasformazione di navi mercantili in esercizio di stazza lorda
non inferiore a 5.000 tonnellate.
Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei
titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878.
Qualora il cantiere presti idonea fideiussione, rispettivamente
pari al 25, al 50 o al 75 per cento del contributo risultante dal
provvedimento di concessione, gli anticipi di cui all'articolo 9
della legge 27 dicembre 1973, n. 878, potranno essere corrisposti il
primo all'inizio della costruzione e il secondo e il terzo in
corrispondenza del 25 e del 50 per cento dell'avanzamento globale dei
lavori.
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