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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione italiana al Fondo europeo per la
gioventu'.
Le somme all'uopo necessarie sono iscritte negli stati di
previsione del Ministero degli affari esteri.
Per l'anno 1980 il contributo italiano al suddetto Fondo viene
fissato in lire 130 milioni.
Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi sono
determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire
annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione
dello Stato.