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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari
direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni,
diritti e interessi perduti in territori gia soggetti alla sovranita'
italiana, ad eccezione della zona B dell'ex territorio libero di
Trieste, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti
limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle
autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori,
potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi
compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative
integrazioni detratte le eventuali anticipazioni o indennizzi
parziali percepiti.
Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti
milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale
cifra la somma eccedente sara' corrisposta per il 50 per cento in
contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
La presente legge non si applica ai cittadini, enti e societa'
italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo
totale dei beni perduti.