Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 239 del 03/06/1980 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1980 n. 162)
Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, relativi alle vacanze nella carriera di concetto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Salvi i casi di riammissione in servizio previsti dall'articolo 132
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
alla  copertura  dei  posti  vacanti  fino  al 31 dicembre 1980 nella
carriera  di concetto del Ministero di grazia e giustizia si provvede
mediante  assunzione  degli  idonei dei concorsi distrettuali indetti
con  decreto  ministeriale 16 novembre 1973 Le assunzioni hanno luogo
seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei che
abbiano fatto domanda entro venti giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge.  Per la formazione della graduatoria unica nazionale
si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 6 del decreto-legge 14
aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271.
  Gli   interessati,  che  possono  eventualmente  indicare  le  loro
preferenze,  devono  dichiarare  nella  domanda  di essere disposti a
raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.
  Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio
di  destinazione  entro  il  termine  di  venti  giorni dalla data di
ricezione  di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
  I  nominati  avranno  l'obbligo  di prestare effettivo servizio per
cinque  anni  nel distretto ove e' sito l'ufficio di destinazione, ai
sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.
  Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le
disposizioni  del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in
legge 10 giugno 1978, n. 271, in quanto compatibili.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 giugno 1980

                               PERTINI

                                                    COSSIGA - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022