Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 239 del 03/06/1980 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1980 n. 162)
Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, relativi alle vacanze nella carriera di concetto.
Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, relativi alle vacanze nella carriera di concetto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Salvi i casi di riammissione in servizio previsti dall'articolo 132
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
alla copertura dei posti vacanti fino al 31 dicembre 1980 nella
carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia si provvede
mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti
con decreto ministeriale 16 novembre 1973 Le assunzioni hanno luogo
seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei che
abbiano fatto domanda entro venti giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Per la formazione della graduatoria unica nazionale
si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 14
aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271.
Gli interessati, che possono eventualmente indicare le loro
preferenze, devono dichiarare nella domanda di essere disposti a
raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.
Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio
di destinazione entro il termine di venti giorni dalla data di
ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
I nominati avranno l'obbligo di prestare effettivo servizio per
cinque anni nel distretto ove e' sito l'ufficio di destinazione, ai
sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.
Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le
disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in
legge 10 giugno 1978, n. 271, in quanto compatibili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1980
PERTINI
COSSIGA - MORLINO
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